Con la legge del 7 novembre 1977, n. 883, l’Italia ha recepito l'Accordo relativo al programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974, da realizzarsi attraverso l'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE), il quale stabiliva che per far fronte alle emergenze petrolifere ogni Paese dovesse mantenere scorte di prodotti petroliferi per un quantitativo pari a 65 giorni di consumo.
Successivamente, con la legge n. 22 del 10/2/81 veniva imposto i ai titolari di concessione per impianti di lavorazione e depositi di olio minerale di detenere 100 giorni di scorte, basati sul consumo di prodotti petroliferi. Con la stessa legge si affidava all’ENI il compito di costituire, per lo Stato Italiano, una riserva strategica di prodotti petroliferi.
Tale obbligo di detenere le scorte fu poi esteso anche agli importatori di prodotti petroliferi, per una quota pari al il 5% del quantitativo importato. Tale limite fu successivamente incrementato al 20% dalla Legge n. 61 del 10 marzo 1986. Con la quale veniva, inoltre, imposto il limite minimo di 90 giorni di scorte per i soggetti che immettevano in consumo prodotti petroliferi.
Con il Decreto Legislativo 22 del 31 gennaio 2001, tra le altre modifiche alla normativa sulla detenzione delle scorte, veniva allineato il quantitativo detenuto a scorta con il maggiore tra i valori risultanti dai due algoritmi di calcolo utilizzati dell’Unione Europea e dall’AIE.
Nel recepire la Direttiva 2009/119/CE del Consiglio U.E. del 14 settembre 2009, che impone agli Stati Membri l’obbligo di detenere un quantitativo minimo di scorte petrolifere, con il Decreto Legislativo 249 del 31 dicembre 2012, è stata rivista tutta la precedente legislazione sulle scorte.
Il mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza è oggi assicurato annualmente dai soggetti che nell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti energetici.
Ai sensi del D.Lgs. 249/2012, è stato inoltre istituito l’Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) le cui funzioni sono state affidate all’ Acquirente Unico S.p.A. sotto la vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). A decorrere dal 1 gennaio 2014, l’OCSIT ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche nel territorio italiano.
Il MASE e l’OCSIT partecipano al “Gruppo di coordinamento” consultivo, il cui compito è favorire il coordinamento e l'attuazione delle misure di sicurezza. In tale ambito, il MASE, con il supporto dell’OCSIT, predispone il “piano d’intervento” e il “piano di contingentamento” da applicare in caso di crisi, per l’attuazione delle misure di rilascio delle scorte e riduzione dei consumi.
L’attuazione dei piani d’intervento e contingentamento è subordinata alla decisione dell’AIE di intraprendere un’azione coordinata. Tuttavia, anche in assenza della decisione dell’AIE, in caso di crisi nazionale (c.d. crisi locale), Il MASE può autorizzare l’utilizzo delle scorte di sicurezza e specifiche per far fronte alla crisi e consentire di scendere al di sotto dei 90 giorni di scorte di sicurezza, anche senza l’autorizzazione preventiva della CE, che dovrà comunque essere informata.
Il primo atto per prevenire eventuali crisi di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi risale al 1968 con la Direttiva 68/414/CEE, con la quale gli Stati Membri si sono obbligati a costituire e mantenere scorte petrolifere strategiche.
L’obbligo, inizialmente fissato in 65 giorni di consumo interno giornaliero di ciascun Paese, è stato successivamente innalzato ad almeno 90 giorni con la direttiva 72/425/CEE. Tutte le procedure per il mantenimento delle scorte e per il loro impiego sono poi state riviste e rafforzate con la Direttiva 98/93/CEE. Successivamente, le previsioni delle varie direttive emesse nel corso del tempo, sono state unificate nella Direttiva 2006/67/CE, che ha abrogato le precedenti.
La Direttiva 2009/119/CE ha introdotto alcune modifiche nelle procedure da attuare e nella tipologia delle scorte. Il quantitativo di scorte da detenere è calcolato in base al valore maggiore tra 61 giorni di consumo interno lordo e 90 giorni di importazioni nette.
Viene svolto un controllo stringente sui quantitativi e sul posizionamento delle scorte da parte dello Stato soggetto all’obbligo, anche al fine di ottemperare agli obblighi informativi nei confronti della Commissione Europea.
| DATA | TITOLO | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| 22 Aprile 2026 | AccelerateEU - Unione energetica - Energia accessibile e sicura attraverso un'azione accelerata (EN) | COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO (EN) |
| 19 Ottobre 2018 | DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/1581 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 2018 recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio | DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/1581 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 2018 recante modifica della direttiva 2009/119/CE |
| 14 Settembre 2009 | DIRETTIVA 2009/119/CE del Consiglio che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi | DIRETTIVA 2009/119/CE DEL CONSIGLIO del 14 Settembre 200 |
| 22 Ottobre 2008 | REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2008 Del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia | REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2008 |
Nel 1974 l’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha creato al suo interno una branca specifica, l’AIE, Agenzia internazionale per l'energia, per affrontare i problemi legati alle interruzioni dell'approvvigionamento di petrolio in situazioni di emergenza.
I meccanismi di risposta alle emergenze sono stati stabili nell’International Energy Program (IEP) del 1974. L'accordo IEP impone ai Paesi membri dell'AIE di tenere scorte di petrolio equivalenti ad almeno 90 giorni di importazioni nette di petrolio e, in caso di grave interruzione dell'approvvigionamento di petrolio, di immettere sul mercato interno le scorte, frenare la domanda, passare ad altri combustibili, aumentare la produzione o la quota nazionale di greggio disponibile, se necessario.
In aggiunta ai meccanismi definiti nell'accordo IEP, l'AIE ha elaborato disposizioni flessibili per l'uso coordinato di destoccaggio di greggio e/o prodotti, della riduzione della domanda e di altre misure che potrebbero essere attuate in risposta ad una interruzione delle forniture di petrolio.
Le azioni di risposta collettiva dell’AIE hanno lo scopo di mitigare gli impatti negativi delle eventuali difficoltà di approvvigionamento di greggio e/o prodotti petroliferi, mettendo a disposizione del mercato sia greggio che prodotti attraverso una combinazione di misure di emergenza, che comprendono sia l'aumento dell'offerta che la riduzione della domanda.
| DATA | TITOLO | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| 9 Maggio 2014 | Agreement on an International Energy Program (As amended 9 May 2014) | Agreement on an International Energy Program |